Da qualche tempo non si parla d’altro. Nei dibattiti televisivi e sui giornali, al bar e nei luoghi di lavoro (quelli rimasti). Il governo è sulla via giusta ma per salvare l’Italia occorre ancora un piccolo sforzo cui tenacemente sembrano voler resistere i sindacati: la riforma dell’art.18. Ecco là appesa a questa contrattazione tra la triplice, unita o quasi come un tempo, e la ministra del welfare la salvezza definitiva del Paese. Per tornare a crescere l’Italia ha ormai quasi tutte le carte in regola: il mitico spread, che aveva occupato la scena prima dell’art.18, è rientrato a livelli piuttosto accettabili; le pensioni sono alleggerite e posposte; avremo presto qualche migliaio di notai, tassisti e farmacisti in più … Che manca?
Appunto la riforma dell’art.18! Poi si potrà tornare a crescere in Europa e nel mondo, forti come prima, forti più di prima. Potenza dell’art.18. Ma che dice l’art.18?
L’art.18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nota come lo Statuto dei Lavoratori, è intestato alla “Reintegrazione nel posto di lavoro”. Al primo comma prevede che il giudice, il quale dichiari il licenziamento “intimato senza giusta causa o giustificato motivo" [...] "ordini al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.”
Le parole chiave sono, com’è evidente, “senza giusta causa o giustificato motivo”. Le aveva già fissate il disposto della Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) che all’art.1 aveva già fissato che “nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici […] il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile o per giustificato motivo”.
Ora, seguendo il filo logico, l’art. 2119 del Codice Civile stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Mentre la stessa legge 604/96 all’art.3 chiarisce che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Tiriamo le somme. Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore quando si verifichi una qualunque causa che non gli consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (art.2119 C.C.), quando il lavoratore non adempia ai suoi obblighi ovvero vi siano ragioni legate all’attività produttiva e alla sua organizzazione (art.3 L.604/96). Questo il licenziamento, pardon la flessibilità in uscita, oggi. Se si vuole riformare l’art.18 vuol dire che non basta. E che altro ci vuole per diventare flessibili e moderni? A me pare che la sola cosa che manchi al datore di lavoro è di poter licenziare un lavoratore perché gli sta sul culo. Scusate se è poco.







Commenti
Era Agosto o Settembre 2011 quando fa capolino l'art.8, un emendamento chiamato anche"deroga di licenziamenti facili",in quanto stabilisce una deroga all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Cosa ci dice l'art.8...che specifiche intese sottoscritte
a livello Aziendale o territoriale, quindi non solo da associazioni più rappresentative a livello nazionale come sindacati p.es. con rappresentazion e maggioritaria in seno all'azienda, possono scavalcare l'art. 39 della costituzione in merito ai "licenziamenti senza giusta causa" nonchè le normative previste dallo Statuto dei Lavoratori e dai Contratti Collettivi nazionali. Prevede, inoltre,
misure di indennizzo alternative al reintegro del lavoratore da parte dell'azienda. Pare che il dibattito-contrasto futuro si giocherà tutto proprio su questo capitolo del reintegro, cioè non tanto sulla facilità di licenziare ma sulla difficoltà del reintegro in azienda. L'ago della bilancia in simili vertenze si sposterebbe tutto a favore dell'impresa a scapito della tutela del lavoratore.
Mica fessi...una volta tolti di mezzo...è fatta! Un licenziamento è ...per sempre, come un diamante.
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